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Art. 654

Legato di cosa non esistente nell’asse

Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare [Codice civile 513, 649], o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio [Codice civile 651, 653], il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.

Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova [Codice civile 652].

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