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Art. 683

Testamento posteriore inefficace

La revocazione fatta con un testamento posteriore [Codice civile 682] conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perché l’erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace o indegno [Codice civile 463, 591], ovvero ha rinunziato all’eredità [Codice civile 519] o al legato [Codice civile 649].

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