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Art. 684

Distruzione del testamento olografo

Il testamento olografo [Codice civile 602] distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore [Codice civile 463, n. 5] non ebbe l’intenzione di revocarlo.

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