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Art. 650

Fissazione di un termine per la rinunzia

Chiunque ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare [Codice civile 481, 519, 645, 1183, 1399; Codice di procedura civile 749]. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare [Codice civile 2964].

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