Art. 651
Legato di cosa dell’onerato o di un terzo
Il legato di cosa dell’onerato [Codice civile 649] o di un terzo [Codice civile 669] è nullo [Codice civile 654, 673], salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all’onerato o al terzo [Codice civile 656]. In quest’ultimo caso l’onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario [Codice civile 1474, 2932], ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo [Codice civile 1474].
Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento [Codice civile 602], si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido [Codice civile 657, 686].