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Art. 652

Legato di cosa solo in parte del testatore

Se al testatore appartiene una parte [Codice civile 654] della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell’articolo precedente [Codice civile 1480].

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