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Art. 649

Acquisto del legato

Il legato si acquista [Codice civile 667, 669, 673] senza bisogno di accettazione [Codice civile 459], salva la facoltà di rinunziare [Codice civile 467, 483, 513, 521, 538, 683, 691, 697, 2648, 2652, n. 7, 2685, 2690, n. 4].

Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata [Codice civile 499, 654] o altro diritto appartenente al testatore [Codice civile 651], la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore [Codice civile 1146].

Il legatario però deve domandare all’onerato il possesso della cosa legata [Codice civile 658, 667, 672], anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore [Codice civile 495, 2648].

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