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Art. 636

Divieto di nozze

È illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori.

Tuttavia il legatario di usufrutto [Codice civile 978] o di uso [Codice civile 1021], di abitazione [Codice civile 1022] o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza [Disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 138].

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