Art. 674
Accrescimento tra coeredi
Quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell’universalità dei beni [Codice civile 588], senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa [Codice civile 519] o non voglia accettare [Codice civile 523], la sua parte si accresce agli altri [Codice civile 642].
Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l’accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima.
L’accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore [Codice civile 688].
È salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione [Codice civile 467, 688, 773].
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