x

x

Art. 667

Accessioni della cosa legata

La cosa legata, con tutte le sue pertinenze [Codice civile 649, 817, 818], deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore.

Se è stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le costruzioni fatte nel fondo [Codice civile 934], sia che esistessero già al tempo della confezione del testamento, sia che non esistessero, salva in ogni caso l’applicabilità del secondo comma dell’articolo 686.

Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario, purché siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unità economica [Codice civile 846].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.