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Art. 686

Alienazione e trasformazione della cosa legata

L’alienazione che il testatore faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto [Codice civile 1500], revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando l’alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso [Codice civile 1427], ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore.

Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un’altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione [Codice civile 667, 940].

È ammessa la prova di una diversa volontà del testatore.

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