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Art. 687

Revocazione per sopravvenienza di figli

Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti [Codice civile 462], sono revocate di diritto per l’esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo [Codice civile 232], anche adottivo [Codice civile 291], ovvero per il riconoscimento [Codice civile 250] di un figlio nato fuori del matrimonio.

La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento.

La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.

Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione [Codice civile 467], la disposizione ha il suo effetto.

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