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Art. 624

Violenza, dolo, errore

La disposizione testamentaria può essere impugnata [Codice civile 482] da chiunque vi abbia interesse quando è l’effetto di errore [Codice civile 625], di violenza [Codice civile 1435] o di dolo [Codice civile 1427, 1429, n. 4, 1434, 1439].

L’errore sul motivo [Codice civile 626], sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre [Codice civile 787, 788].

L’azione si prescrive in cinque anni [Codice civile 1442] dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell’errore [Codice civile 2652, n. 7, 2690, n. 4].

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