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Art. 669

Frutti della cosa legata

Se oggetto del legato è una cosa fruttifera, appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento [Codice civile 649, 821].

Se la cosa appartiene all’onerato o a un terzo [Codice civile 651], ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantità [Codice civile 653], i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

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