Art. 676
Effetti dell’accrescimento
L’acquisto per accrescimento ha luogo di diritto [Codice civile 773].
I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l’accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l’erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale [Codice civile 677, 690].
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