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Art. 2330

Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società

Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo [Codice civile 2296] deve depositarlo entro dieci giorni [Codice civile 2626] presso l’ufficio del registro delle imprese [Codice civile 2188, 2200; disposizioni di attuazione e transitorie  Codice civile 99, 101-bis] nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 2329.

Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società [Codice civile 2194, 2296]

L’iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell’atto costitutivo. L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.

Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l’articolo 2299 [Codice civile 2436].

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