Art. 2329
Condizioni per la costituzione
Per procedere alla costituzione della società è necessario [Codice civile 2335, n. 1, 2439]:
1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342, 2343 e 2343-ter relative ai conferimenti [Codice civile 2330, 2331];
3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto [Codice civile 2328, n. 3, 2330].
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