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Art. 2385

Cessazione degli amministratori

L’amministratore che rinunzia all’ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d’amministrazione [Codice civile 2380-bis] e al presidente del collegio sindacale [Codice civile 2398]. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine [Codice civile 2383] ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

La cessazione degli amministratori dall’ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale [Codice civile 2188, 2194, 2626].

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