Art. 1575
Obbligazioni principali del locatore
Il locatore deve:
1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione [Codice civile 1177, 1590, 1617];
2) mantenerla in istato da servire all’uso convenuto [Codice civile 1576, 1577, 1581, 1582, 1584];
3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione [Codice civile 1585, 1586].
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