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Art. 1575

Obbligazioni principali del locatore

Il locatore deve:

1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione [Codice civile 1177, 1590, 1617];

2) mantenerla in istato da servire all’uso convenuto [Codice civile 1576, 1577, 1581, 1582, 1584];

3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione [Codice civile 1585, 1586].

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