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Art. 1594

Sublocazione o cessione della locazione

Il conduttore, salvo patto contrario [Codice civile 1624], ha facoltà di sublocare [Codice civile 1406, 1614] la cosa locatagli [Codice civile 2149], ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore [Codice civile 1649].

Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi [Codice della navigazione 378, 394].

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