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Art. 1604

Vendita della cosa locata con patto di riscatto

Il compratore con patto di riscatto [Codice civile 1500, 1503, 1505] non può esercitare la facoltà di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto [Codice civile 1501].

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