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Art. 1626

Incapacità o insolvenza dell’affittuario

L’affitto si scioglie per l’interdizione [Codice civile 414], l’inabilitazione [Codice civile 415] o l’insolvenza dell’affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l’esatto adempimento degli obblighi dell’affittuario.

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