Art. 2452
Responsabilità e partecipazioni
Nella società in accomandita per azioni [Codice civile 2250, 2498, 2500, 2500-ter, 2500-sexies, 2500-octies, 2643, n. 10] i soci accomandatari rispondono solidalmente [Codice civile 1292] e illimitatamente per le obbligazioni sociali [Codice civile 2301], e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni [Codice civile 2313, 2346, 2513, 2514].
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