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Art. 2460

Modificazioni dell’atto costitutivo

Le modificazioni dell’atto costitutivo [Codice civile 2365, 2436] devono essere approvate dall’assemblea con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria della società per azioni [Codice civile 2368, 2369, 2376], e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.

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