Art. 1764
Sanzioni
Il mediatore che non adempie agli obblighi imposti dall’articolo 1760 è punito con l’ammenda da euro 5 a euro 516.
Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione [Codice penale 35] dalla professione fino a sei mesi.
Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell’interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d’incapacità.
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