Art. 1434
Violenza
La violenza [Codice civile 1427] è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo [Codice civile 122, 482, 526, 624, 761, 1435, 1441, 1446].
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Violenza
La violenza [Codice civile 1427] è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo [Codice civile 122, 482, 526, 624, 761, 1435, 1441, 1446].