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Art. 1439

Dolo

Il dolo [Codice civile 1427] è causa di annullamento del contratto [Codice civile 463, n. 4, 624] quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato [Codice civile 1195, 1338, 1426, 1440, 1892, 1975, 1986].

Quando i raggiri sono stati usati da un terzo [Codice civile 1434], il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.

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