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Art. 967

Diritti e obblighi dell’enfiteuta e del concedente in caso di alienazione

In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta è obbligato solidalmente [Codice civile 1292] col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti [Codice civile 964, 965].

Il precedente enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi, prima che sia stato notificato l’atto di acquisto [Codice di procedura civile 137] al concedente [Codice civile 1264].

In caso di alienazione del diritto del concedente, l’acquirente non può pretendere l’adempimento degli obblighi dell’enfiteuta prima che a questo sia stata notificata l’alienazione.

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