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Art. 972

Devoluzione

Il concedente può [Codice civile 971] chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico [Codice civile 975, 1077, 2653, n. 2, 2815]:

1) se l’enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all’obbligo di migliorarlo [Codice civile 960];

2) se l’enfiteuta è in mora nel pagamento di due annualità di canone [Codice civile 960]. La devoluzione non ha luogo se l’enfiteuta ha effettuato il pagamento dei canoni maturati prima che sia intervenuta nel giudizio sentenza, ancorché di primo grado, che abbia accolto la domanda [Codice civile 1453, 2655].

La domanda di devoluzione [Codice civile 974] non preclude all’enfiteuta il diritto di affrancare sempre che ricorrano le condizioni previste dall’articolo 971.

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