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Art. 2033

Indebito oggettivo

Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato [Codice civile 1185, 1463, 2039]. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi [Codice civile 1282] dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda [Codice civile 1148, 2036].

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