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Art. 2034

Obbligazioni naturali

Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato [Codice civile 590, 627, 1185] in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace [Codice civile 1191, 2940].

I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione [Codice civile 2231] ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato [Codice civile 1933, 2036], non producono altri effetti [Codice civile 1246, n. 5].

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