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Art. 163

Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari

1.  La domanda di certificato deve essere depositata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi con riferimento alla autorizzazione di immissione in commercio del prodotto.

2.  L’Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti dati concernenti la domanda di certificato:

a)  nome e indirizzo del richiedente;

b)  numero del brevetto di base;

c)  titolo dell’invenzione;

d)  numero e data dell’autorizzazione di immissione in commercio nonché indicazione del prodotto la cui identità risulta dall’autorizzazione stessa;

e)  se del caso, numero e data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella comunità.

2-bis.  Fatto salvo il periodo transitorio di cui all’articolo 83 dell’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, i diritti conferiti da un certificato complementare di protezione basato su un brevetto europeo di cui all’articolo 56 sono quelli previsti dall’articolo 30 dell’Accordo medesimo.

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