Art. 164

Domanda di privativa per varietà vegetale

1.  La domanda di privativa per varietà vegetale deve contenere:

a)  l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;

b)  l’indicazione in italiano ed in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene;

c)  la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice o di nome di fantasia;

d)  il nome e la nazionalità dell’autore della varietà vegetale;

e)  l’eventuale rivendicazione della priorità;

f)  l’elenco dei documenti allegati.

2.  Alla domanda devono essere uniti:

a)  la descrizione della varietà vegetale. In caso di varietà ibrida, a richiesta del costitutore, le informazioni relative ai componenti genealogici non sono messi a disposizione del pubblico dall’ufficio ricevente;

b)  la riproduzione fotografica della varietà vegetale e delle sue caratteristiche specifiche;

c)  ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell’esame della domanda, e, in particolare, i risultati degli esami in coltura eventualmente già intrapresi in Italia o all’estero. La documentazione redatta in lingua straniera è corredata da una traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario;

d)  la dichiarazione di cui all’articolo 165;

e)  i documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate;

f)  quando vi sia mandatario, l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201.

[g)  il documento comprovante il pagamento della tassa di domanda, della tassa per la lettera d’incarico o per la relativa autocertificazione.]

3.  I documenti indicati al comma 2, lettere d) ed e), possono essere depositati successivamente, ma non oltre il termine di sei mesi dal deposito della domanda. I documenti indicati al comma 2, lettera c), possono essere presentati successivamente ma non oltre la data d’inizio delle prove di coltivazione della varietà.

4.  La varietà è descritta in modo da mettere chiaramente in evidenza in quale maniera essa è stata ottenuta e quali sono i caratteri di natura morfologica o fisiologica che la differenziano da altre varietà similari conosciute.

5.  Nella descrizione è indicata anche la denominazione proposta dal costitutore.

6.  Se trattasi di varietà essenzialmente derivata ai sensi del comma 4 dell’articolo 107, è indicata la varietà iniziale. Se trattasi di varietà geneticamente modificata sono indicati l’origine e la natura della modifica genetica.

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