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Art. 165

Dichiarazione del costitutore

1.  Il costitutore dichiara che:

a)  la varietà di cui chiede la protezione costituisce, a sua conoscenza, una nuova varietà vegetale ai sensi dell’articolo 103 e presenta i requisiti della suddetta norma;

b)  ha ottenuto l’autorizzazione dei titolari di altre nuove varietà vegetali eventualmente occorrenti per la produzione di quella richiesta;

c)  s’impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito indicato con la sigla MIPAF, e nei termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varietà destinato a consentire l’esame della stessa;

d)  è stata depositata per la stessa varietà domanda di protezione in altri Stati e quale ne sia stato l’esito;

e)  rinuncia al marchio d’impresa eventualmente utilizzato, qualora sia identico alla denominazione proposta per la varietà.

 

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