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Art. 166

Domanda di denominazione varietale

1.  La denominazione proposta per la nuova varietà:

a)  deve rispettare le disposizioni di cui all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamento (CE) n. 637/2009 e occorrendo le linee guida del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali;

b)  non deve risultare contraria alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume;

c)  non deve contenere nomi geografici.

 

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