Art. 166
Domanda di denominazione varietale
1. La denominazione proposta per la nuova varietà:
a) deve rispettare le disposizioni di cui all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamento (CE) n. 637/2009 e occorrendo le linee guida del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali;
b) non deve risultare contraria alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume;
c) non deve contenere nomi geografici.
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