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Art. 167

Domanda di registrazione di disegni e modelli

1.  La domanda deve contenere:

a)  l’identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;

b)  l’indicazione del disegno o modello, in forma di titolo ed eventualmente l’indicazione delle caratteristiche dei prodotti che si intendono rivendicare.

2.  Alla domanda devono essere uniti:

a)  la riproduzione grafica del disegno o modello, o la riproduzione grafica dei prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi quando trattasi di prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni;

b)  la descrizione del disegno o modello, se necessaria per l’intelligenza del disegno o modello medesimo;

c)  quando vi sia mandatario, l’atto di nomina ai sensi dell’articolo 201;

d)  in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.

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