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Art. 170

Esame delle domande

1.  L’esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare:

a)  per i marchi: se può trovare applicazione l’articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi o l’articolo 11-bis quando si tratta di marchi di certificazione; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7891013, comma 1, e 14, comma 1, a), b), c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies); se concorrono le condizioni di cui all’articolo 3;

b)  per le invenzioni ed i modelli di utilità che l’oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 4550 e 82, inclusi i requisiti di validità, ove sia disciplinata con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorità e in ogni caso qualora l’assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio;

c)  per i disegni e modelli che l’oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni dell’articolo 31 e dell’articolo 33-bis;

d)  per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del codice, nonché l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 114 della stessa sezione. L’esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale formula parere vincolante, avvalendosi della commissione di cui ai commi 3-bis e seguenti. La Commissione opera osservando le norme di procedura dettate con apposito regolamento di funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero delle politiche agricole e forestali può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo;

e)  per le topografie dei prodotti a semiconduttori, che l’oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dall’articolo 87, esclusi i requisiti di validità fino a quando non si sia provveduto a disciplinare l’esame con decreto ministeriale.

2.  Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che utilizzano denominazioni geografiche, l’Ufficio trasmette l’esemplare del marchio ed ogni altra documentazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, che esprime il parere di competenza entro dieci giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

2-bis.  L’esame delle modifiche al regolamento d’uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione è rivolto ad accertare se possono trovare applicazione le disposizioni previste rispettivamente all’articolo 11 e all’articolo 11-bis. Le modifiche del regolamento d’uso acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di iscrizione di tali modifiche nel registro.

2-ter.  L’Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale è stata proposta:

a)  un’opposizione ad una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea;

b)  un’azione di revoca di una registrazione dell’Unione europea;

c)  un’istanza di decadenza o nullità ad una domanda di marchio dell’Unione europea;

d)  un’azione di decadenza di una registrazione dell’Unione europea.

3.  Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l’Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell’articolo 173, comma 7.

3-bis.  Il parere vincolante sui requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del Codice, nonché sulla osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 114 è espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per mezzo di una Commissione consultiva composta da:

a)  direttore generale della competitività per lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede;

b)  responsabile dell’Ufficio biotecnologie, sementi e registri di varietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, in caso di impedimento del presidente, ne fa le veci;

c)  responsabile dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, competente in materia di privative per nuove varietà vegetali;

d)  esaminatore tecnico dell’Ufficio italiano brevetti e marchi;

e)  funzionario dell’Ufficio biotecnologie, sementi e registri di varietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

f)  direttore di un Istituto di ricerca e sperimentazione agraria, designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3-ter.  Per i membri di cui al comma 3-bis, lettere da b) ad f), è richiesta la designazione di un supplente.

3-quater.  Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al comma 1, lettera e).

3-quinquies.  La commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere confermati; la partecipazione avviene a titolo gratuito senza corresponsione di emolumenti e al suo funzionamento si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3-sexies.  Su richiesta motivata del presidente possono essere chiamati a fare parte della commissione, di volta in volta e per l’esame di specifiche questioni, esperti qualificati nella materia.

3-septies.  La commissione, prima di esprimere il proprio parere, può sentire, di propria iniziativa o su loro richiesta, gli interessati o i loro rappresentanti.

3-octies.  Il parere è corredato con la indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del richiedente.

3-nonies.  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le disposizioni attuative del Codice della proprietà industriale in materia di nuove varietà vegetali, comprensive delle disposizioni relative alla nomina ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3-bis.

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