Art. 66 - Principi generali
1. L’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, importa gli effetti previsti dal presente
capo, nonché gli effetti dalla legge espressamente indicati.
2. L’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo II, importa gli effetti dalla legge espressamente indicati.
Rassegna di giurisprudenza
Si rinvia alla giurisprudenza riportata negli articoli che seguono.