Art. 120 - Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
b) legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) decreto–legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50;
d) articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
e) articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
f) articoli da 2 ad 11, 13 e 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
g) articolo 7–ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
h) articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
i) articoli 1, 3 e 5 del decreto–legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
l) articoli 70–bis, 76–bis, 76–ter, 110–bis e 110–ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. A decorrere dalla data di cui all’articolo 119, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni;
a) decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
b) decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150. (1)
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
(1) Comma così sostituito dall’ art. 9, comma 1, lett. b), D. LGS. 218/2012
Rassegna di giurisprudenza
Non risultano decisioni in termini.