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Art. 664

Pagamento di canoni

Nel caso previsto nell’articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto di ingiunzione per l’ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all’intimazione.

Il decreto è steso in calce ad una copia dell’atto di intimazione presentata dall’istante, da conservarsi in cancelleria.

Il decreto è immediatamente esecutivo [Codice di procedura civile 474], ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo precedente [Codice di procedura civile 645]. L’opposizione non toglie efficacia all’avvenuta risoluzione del contratto [Codice civile 1453].

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