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Art. 663

Mancata comparizione o mancata opposizione dell’intimato

Se l’intimato non comparisce o comparendo non si oppone il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione [Codice di procedura civile 657] l’apposizione su di essa della formula esecutiva [Codice di procedura civile 475]; ma il giudice deve ordinare che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore.

Nel caso che l’intimato non sia comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo 30 giorni dalla data della apposizione.

Se lo sfratto è stato intimato per mancato pagamento del canone [Codice di procedura civile 678], la convalida è subordinata all’attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste. In tale caso il giudice può ordinare al locatore di prestare una cauzione [Codice di procedura civile 119, 478; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 86].

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