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Art. 665

Opposizione, provvedimenti del giudice

Se l’intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta [Codice civile 2699], il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile [Codice di procedura civile 177] di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto.

L’ordinanza è immediatamente esecutiva [Codice di procedura civile 474], ma può essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese [Codice di procedura civile 119, 478; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 86].

[ In caso di intimazione di sfratto per morosità, se è possibile a norma del codice civile concedere una dilazione, il giudice, prima di pronunciare il provvedimento di cui ai commi precedenti, con ordinanza non impugnabile può concedere al convenuto un termine non superiore a venti giorni per il pagamento.]

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