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Art. 593-bis - Appello del pubblico ministero

1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte d’assise e del tribunale può appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale.

2. Il procuratore generale presso la corte d’appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.

Rassegna giurisprudenziale

Appello del pubblico ministero (art. 593-bis)

Il disposto dell’art. 593-bis, inserito dall’art. 3 del D. Lgs. 112/2018, è applicabile solo a decorrere dal 6.3.2018 e quindi non può tenersene conto, ratione temporis, in relazione a ricorsi presentati prima di tale data (Sez. 2, 55227/2018).