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Art. 588 - Rissa

1. Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a euro 309 (1).

2. Se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l’uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.

(1) Multa così aumentata dall’art. 113 della L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

 

Elementi strutturali

Per la configurazione del reato di rissa, sono necessari almeno due gruppi in violento contrasto, con volontà vicendevole di attentare all’altrui incolumità personale (Sez. 1, 43810/2018).

 

In relazione alla configurabilità del reato di rissa, una volta accertata l’esistenza di gruppi contrapposti con vicendevole intenzione offensiva dell’altrui incolumità personale, è irrilevante individuare chi per primo sia passato a vie di fatto ed abbia quindi sferrato l’aggressione da cui è scaturita la rissa vera e propria (Sez. 1, 18788/2015).

 

Ai fini dell’integrazione della rissa, trattandosi di reato posto in essere da un gruppo di soggetti il quali hanno operato congiuntamente, non occorre la prova che tutti i componenti del gruppo abbiano compiuto singoli e specifici atti, essendo sufficiente che dal compartecipe sia stato comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, anche nel senso del rafforzamento della volontà criminosa dell’autore dei comportamenti tipici (Sez. 2, 11631/2019).

 

Alla rissa è inapplicabile la causa di giustificazione della legittima difesa in linea generale, nella gran parte dei casi, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall’intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata; essa può, tuttavia, essere eccezionalmente riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un’azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un’offesa che, per essere diversa, più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (Sez. 5, 32381/2015).

 

In senso parzialmente diverso: in materia di rissa e quindi di condotte reciproche di aggressione, la causa di giustificazione della legittima difesa può essere riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un’azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un’offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (Sez. 5, 36143/2019).

 

Deve escludersi il reato di cui all’art. 588 quando ad un’aggressione da parte di più persone nei confronti di altre persone segua un’azione di pura difesa da parte di queste ultime, che implichi la mancanza di una parte “corrissante” e, per questo, la insussistenza del reato (Sez. 5, 5920/2000).

 

Circostanza aggravante

La circostanza aggravante di cui all’art. 588 comma secondo è circostanza autonoma, in quanto determina un aumento di pena in modo autonomo, appunto, rispetto alla pena ordinaria del reato, che, secondo la previsione del comma primo, è solo quella pecuniaria (Sez. 5, 4019/2019).

 

Con l’ipotesi delittuosa di rissa aggravata a norma dell’art. 588, comma secondo, concorrono, con riguardo al solo corrissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesioni personali e omicidio da costui commessi nel corso della contesa, non avendo detti reati valore assorbente della rissa, in quanto non sono configurabili come progressivi rispetto ad essa, né essendo quest’ultima, rispetto ai primi, “reato complesso” (Sez. 5, 32027/2014).

 

L’aggravante di cui all’art. 588, comma secondo, è applicabile anche nei confronti del compartecipe che abbia riportato lesioni personali, in quanto colui che partecipa volontariamente alla condotta violenta collettiva diretta ad offendere oltre che a difendere, si assume la responsabilità per rissa semplice o aggravata a seconda degli effetti della colluttazione (Sez. 5, 4402/2008).

 

La configurabilità del reato di rissa aggravata da eventi lesivi o morte non è idonea ad escludere la ricorrenza, a carico dei corrissanti non autori materiali della lesione o dell’omicidio, anche del concorso anomalo in uno di questi ulteriori reati, data la loro consapevole partecipazione a un’azione criminosa realizzata con modalità tanto accese da determinare in concreto conseguenze di particolare gravità per l’incolumità personale, posto che il reato di lesioni personali (così come quello di omicidio), commesso nel corso di una rissa, concorre con il reato di rissa aggravata ex art. 588, comma secondo, anche nel caso in cui il corrissante ne debba rispondere a titolo di concorso anomalo ex art. 116 (Sez. 5, 32027/2014).

 

La responsabilità per il danno derivante da reato comprende, infatti, anche i danni mediati ed indiretti che costituiscano effetti normali dell’illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale (Sez. 5, 4701/2017, che ha individuato un nesso mediato, eppure eziologicamente rilevante tra i danni causati in maniera diretta dai reati fine dell’associazione a delinquere e le condotte associative che hanno garantito le condizioni per la loro determinazione, ancorché per i reati-fine l’imputato fosse stato assolto).

 

Tale principio di carattere generale assume significato ancora più intenso rispetto al reato di rissa, alla luce della circostanza aggravante ad effetto speciale, prevista dall’art. 588, comma secondo, per l’ipotesi che nella rissa taluno rimanga ucciso o riporti una lesione personale. Il maggior disvalore del fatto dimostra che la correlazione tra la rissa e le lesioni assurge, anche sul piano penalistico, a livello di tipizzazione, collocando le seconde (al pari dell’omicidio) tra gli effetti “normali”, ancorché eventuali, del primo reato, ossia a quest’ultimo ricollegabili secondo un criterio di ordinaria regolarità causale, giustificando identica conclusione sul piano delle conseguenze civilistiche (Sez. 5, 16736/2018).

 

In tema di rissa aggravata dalla morte di uno dei corrissanti, sussiste la legittimazione dei prossimi congiunti dell’ucciso a costituirsi parti civili nei confronti del corrissante  ancorché tale evento non gli sia direttamente ascrivibile, né sussista una responsabilità a titolo di concorso nell’omicidio  quale autore mediato del danno, trattandosi di omicidio avvenuto durante e a causa della rissa; né ha rilievo, a tal fine, la circostanza che il risarcimento sia stato chiesto anche nei confronti dell’omicida, posto che semmai tale circostanza rileva con riguardo alla divisibilità delle obbligazioni ex delicto e, quindi, del quantum attribuibile a ciascuno dei coobbligati o dell’eventuale rapporto di solidarietà tra di loro (Sez. 5, 29342/2007).