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Art. 593-ter - Interruzione di gravidanza non consensuale (1)

1. Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.

2. La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.

3. Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.

4. Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave quest'ultima pena è diminuita.

5. Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.

(1) Articolo introdotto dal DLGS  21/2018, in sostituzione dell'art. 18 L. 194/1978.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano precedenti specifici in termini.