Art. 593-ter - Interruzione di gravidanza non consensuale (1)
1. Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.
2. La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.
3. Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.
4. Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave quest'ultima pena è diminuita.
5. Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.
(1) Articolo introdotto dal DLGS 21/2018, in sostituzione dell'art. 18 L. 194/1978.
Rassegna di giurisprudenza
Non risultano precedenti specifici in termini.