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Art. 593-bis - Interruzione colposa di gravidanza (1)

1. Chiunque cagiona a una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

2. Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla metà.

3. Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.

(1) Articolo introdotto dal DLGS  21/2018, in sostituzione dell'art. 17 L. 194/1978.

Rassegna di giurisprudenza

Risponde di aborto colposo l’ostetrica, incaricata di eseguire un tracciato cardiotocografico all’esito del quale si evidenzi un’anomalia cardiaca del feto, che ometta di informare tempestivamente il medico di turno (Sez. 5, 20063/2015).

Risponde di aborto colposo il medico che rinvii un parto cesareo già programmato come urgente, omettendo di proseguire il monitoraggio nonostante fossero stati rilevati sintomi di tachicardia fetale (Sez. 5, 660/2014).

Il reato di cui all'art. 17 comma 1 della L. 914/1978 in materia di interruzione della gravidanza è un reato comune, punito a titolo di colpa, che si realizza quando il colpevole provoca l'interruzione della gravidanza, in qualunque epoca del suo decorso, cagionando la perdita del prodotto del concepimento, senza che abbia rilievo, qualora risulti dimostrato il rapporto causale tra la condotta colposa e l'interruzione della gravidanza, che l'aborto sia stato interno (con ritenzione nell'utero) o esterno (con espulsione).

L'interruzione colposa della gravidanza è, dunque, la conseguenza di una condotta illecita che abbia i caratteri della colpa e da cui derivi, come evento non voluto ma prevedibile ed evitabile con un comportamento diverso, l'aborto. Per l'esistenza di tale reato -secondo la dottrina- è indifferente che la gravidanza sia conosciuta o colposamente ignorata dal colpevole. In tale figura di reato la colpa può cadere su tutti gli elementi del fatto tipico, commissivo od omissivo, ovvero sui presupposti (la circostanza che la donna sia incinta), sull'oggetto del reato o sulla condotta.

Nel caso in esame, indiscusso il carattere colposo della condotta di guida, il thema decidendi attiene al giudizio di prevedibilità che, in quel determinato contesto di tempo e di luogo, potesse essere presente una donna incinta.

Ebbene, sul punto, non è condivisibile l'argomentazione del giudice di merito, secondo il quale sarebbe "peraltro prevedibile, in quanto del tutto probabile, che una donna in età giovanile che attraversi la strada possa essere incinta". Non è dato di sapere, infatti, a quale massima di esperienza, calata nel caso concreto, sia ancorato tale dato probabilistico, tanto più ove si consideri che non emerge esservi alcun elemento noto (quale potrebbe essere stato, ad esempio, se l'incidente fosse avvenuto nelle immediate adiacenze di un ospedale o di una clinica o di uno store che vendesse prodotti per la prima infanzia) da cui possa inferirsi il dato medesimo (Sez. 4, 25552/2017).