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Art. 593 - Omissione di soccorso

1. Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro (1).

2. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità.

3. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

(1) Comma così modificato dall'art. 1, L. 72/2003. L'importo della multa risultava così aumentato ai sensi dell'art. 113, L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

La condotta omissiva sanzionata dall'art. 189, comma 7, CDS può considerarsi un'ipotesi speciale del delitto di omissione di soccorso previsto dall'art. 593, comma 2, che, secondo la preferibile interpretazione della norma generale, il bene giuridico tutelato dal reato in questione (inserito tra i delitti contro la vita e l'incolumità personale) è da individuarsi in un bene di natura superindividuale, quello della solidarietà sodale, da preservarsi soprattutto quando siano in discussione i beni della vita e della incolumità personale di chi versa in pericolo. In particolare, lo stato di pericolo è espressamente previsto per la fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 593, e proprio la necessità dí prevenire un danno futuro impone l'obbligo di un intervento soccorritore.

Nella materia della circolazione stradale, il legislatore ha introdotto, come si evince dal tenore dell'art. 189, comma 1, CDS, la presunzione che il verificarsi di un incidente determini una situazione di pericolo ed ha, conseguentemente, individuato nei soggetti coinvolti nel sinistro i titolari della posizione di garanzia, imponendo loro l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza. Assistenza significa quel soccorso che si rende necessario, tenuto conto del modo, del luogo, del tempo e dei mezzi, per evitare il danno che si profila. Trattasi, in sostanza di reato istantaneo di pericolo, il quale ultimo va accertato con valutazione ex ante e non ex post il reato in esame trova, dunque, il suo fondamento nell'obbligo giuridico di attivarsi previsto dall'art. 189, comma 1, CDS che attribuisce all'utente della strada, coinvolto in un sinistro comunque riconducibile al suo comportamento, una posizione di garanzia per proteggere altri utenti coinvolti nel medesimo incidente dal pericolo derivante da un ritardato soccorso (Sez. 4, 21049/2018).

L'art. 593 non può concorrere con il reato di cui all'art. 586 in quanto l'evento letale, già posto a carico dell'agente quale autore di un reato di danno, non può essere addebitato allo stesso anche quale conseguenza di un reato di pericolo. Per altro verso l'art. 593 non potrà mai costituire il reato-base dell'art. 586 per la semplice ragione che l'omissione di soccorso è un reato aggravato dall'evento: se dalla condotta del colpevole deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di una persona, la pena è raddoppiata ex art. 593 terzo comma. In questo secondo caso, la norma generale contenuta nell'art. 586 lascia il posto, in forza dell'art. 15, alla disposizione di legge speciale dettata dall'art. 593, terzo comma (Sez. 5, 2683/2019).

Rispetto al reato di omicidio doloso o di lesioni volontarie si è ritenuto che l'omesso soccorso della vittima costituisca un post factum non punibile, mentre con riguardo alle corrispondenti ipotesi di reato nella forma colposa, non costituendo l'omissione di soccorso la normale prosecuzione dell'attività criminosa, la condotta omissiva è stata ritenuta autonomamente rilevante quale espressione di una nuova deliberazione criminosa, ed è stato ritenuto configurabile il concorso di reati (Sez. 4, 33772/2017).

In tema di omissione di soccorso, lo stato di pericolo è elemento costitutivo delle diverse ipotesi di reato previste nel primo e secondo comma dell'art. 593 e in quest'ultima fattispecie - a differenza della prima nella quale il pericolo è "presunto" in presenza delle situazioni descritte - lo stato di pericolo deve essere accertato, in base agli elementi che caratterizzano il reato, con valutazione ex ante e non ex post, sicché una volta ritenuto sussistente il pericolo a nulla rileva che allo stesso si sia egualmente potuto far fronte con interventi e mezzi diversi (Sez. 4, 36608/2006).