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Art. 592 - Abbandono di un neonato per causa di onore (1)

[1. Chiunque abbandona un neonato subito dopo la nascita, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto [c.p. 307], è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato.

3. Non si applicano le aggravanti stabilite nell'articolo 61.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 1, L. 442/1981.

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