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Art. 576 - Circostanze aggravanti. Ergastolo (1)

1. Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso (2):

1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;

2) contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;

3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

4) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies (3);

5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della persona offesa (4);

5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio (5).

2. È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61.

(1) Rubrica così modificata dal n. 3) della lettera e) del comma 1 dell’art. 4, L. 172/2012.

(2) Alinea così modificato dal n. 1) della lettera e) del comma 1 dell’art. 4, L. 172/2012.

(3) Numero così sostituito prima dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 1, DL 11/2009, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 38/2009, e poi dal n. 2) della lettera e) del comma 1 dell’art. 4, L. 172/2012.

(4) Numero aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1, DL 11/2009, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 38/2009

(5) Numero aggiunto dalla lettera b-sexies) del comma 1 dell’art. 1, DL 92/2008, convertito in legge, con modificazioni, con L. 125/2008.

Rassegna di giurisprudenza

Quesito posto alle Sezioni unite: se, in caso di concorso tra i fatti-reato di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576, comma 1, n. 5.1, sussista un concorso di reati, ai sensi dell’art. 81, o un reato complesso, ai sensi dell’art. 84, comma 1, che assorba integralmente il disvalore della fattispecie di cui all’art. 612-bis ove realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall’agente ai danni della medesima persona offesa (Sez. 5, udienza 1.3.2021, informazione provvisoria).

L'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, n. 5 sussiste anche quando il delitto di omicidio sia stato commesso nell'atto di un tentativo di violenza sessuale, in quanto l'espressione "in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 572, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies cod. pen." si riferisce a tutto il processo esecutivo di tali reati e, quindi, anche al tentativo (Sez. 1, 38331/2017).

Nella ipotesi di omicidio aggravato in quanto commesso "in occasione" della commissione di una violenza sessuale (art. 576, primo comma, n. 5), il reato previsto dall'art. 609-bis non resta assorbito nel reato di omicidio, ma concorre con esso qualora difetti la contestualità tra le due condotte (Sez. 1, 29167/2017).

In tema di omicidio, l'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5.1) - e cioè l'aver commesso il fatto da parte di chi sia l'autore del delitto di cui all'art. 612-bis. nei confronti della stessa persona offesa - è configurabile nel caso di improcedibilità del reato di atti persecutori

I caratteri della fermezza e dell'irrevocabilità della risoluzione criminosa, necessari per la configurazione dell'aggravante della premeditazione, non ricorrono nel caso in cui, pur essendovi stata accurata programmazione di un'azione letale, muti l'oggetto della stessa, venendo di fatto l'azione impulsivamente rivolta contro persona diversa da quella cui si rivolgeva l'ideazione criminosa, investita da un accesso d'ira per essersi posta come ostacolo imprevisto rispetto all'intento originario (Sez. 1, 47880/2011).

Integra il delitto di omicidio aggravato dai motivi abietti la condotta di colui che uccide, per vendetta e con l'intenzione di affermare il proprio prestigio criminale, la persona offesa di un tentativo di estorsione che lo aveva denunziato, confermando le proprie accuse nel corso del relativo giudizio (Sez. 1, 8410/2009).

La circostanza aggravante del delitto di omicidio prevista dall'art. 576, comma primo, n. 5 (aver commesso il fatto nell'atto di commettere taluno dei delitti già previsti dagli artt. 519, 520 e 521 e oggi dagli artt. 609 bis e seguenti, introdotti dalla legge n. 66 del 1996, recante norme contro la violenza sessuale) è compatibile con l'aggravante teleologica prevista dal precedente n. 1 dello stesso articolo che sia stata contestata con riferimento a uno di tali delitti, in quanto l'assorbimento di essi in quello di omicidio in funzione di inasprimento sanzionatorio per quest'ultimo non cancella la loro autonomia ai plurimi e diversi effetti di volta in volta rilevanti per l'ordinamento giuridico (Sez. 1, 6775/2005).

Nell'omicidio l'aggravante del nesso teleologico ex art. 576 n. 1 ha natura meramente soggettiva e per la sua struttura concerne i motivi soggettivi dell'agire e non già l'elemento materiale del reato: conseguentemente, per essere estesa ai concorrenti, è necessario che costoro abbiano voluto la finalità conseguita dall'agente materiale ed abbiano con cosciente volontà a tal uopo delegato l'esecutore del reato; ciò in quanto l'art. 113 afferma che le circostanze concernenti, tra l'altro, i motivi a delinquere sono valutate soltanto con riguardo alla persona cui

Pur dovendosi escludere in linea generale che la vendetta possa costituire motivo abietto idoneo a configurare l'aggravante prevista dall'art. 61, n. 1, l'aggravante stessa deve invece ritenersi configurabile nell'ipotesi di omicidio per vendetta attuata nei confronti del supposto delatore esercitata per consolidare il vincolo di omertà di un gruppo criminoso, indebolito da fughe di notizie e collaborazioni alle indagini. La finalità di impedire la denuncia di delitti e di garantire la compattezza di un gruppo criminoso, ostacolando la difesa della collettività, costituisce motivo in contrasto con le norme fondamentali della convivenza civile, è considerato con profonda riprovazione da coloro che della comunità si sentono parte, ed integra pertanto l'aggravante prevista dall'art. 61, n. 1 (Sez. 1, 6231/1995).