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Art. 201 - Misure di sicurezza per fatti commessi all’estero

1. Quando, per un fatto commesso all’estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato, è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.

2. Nel caso indicato nell’articolo 12, n. 3, l’applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all’accertamento che la persona sia socialmente pericolosa.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano precedenti significativi in termini.