Art. 201 - Misure di sicurezza per fatti commessi all’estero
1. Quando, per un fatto commesso all’estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato, è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.
2. Nel caso indicato nell’articolo 12, n. 3, l’applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all’accertamento che la persona sia socialmente pericolosa.
Rassegna di giurisprudenza
Non risultano precedenti significativi in termini.